Lomagna: per la vicenda sulla centrale a biomassa, spesi 65 mila euro
Il Comune di Lomagna è stato condannato a pagare 21.720 euro a favore di Larioesco, la società che gestisce la centrale a biomassa, oltre gli interessi legali dal giorno del versamento dei rispettivi conguagli al soddisfo. Sempre in merito alla controversia, l’Ente locale dovrà riconoscere all’ANAC 10.633 euro. Al collegio arbitrale saranno aggiunti 6.079 euro ai 7.500 già liquidati. L’incarico legale era stato affidato per 17.509 euro. Calcolatrice alla mano, al Comune guidato da Cristina Citterio la procedura arbitrale è costata alle casse pubbliche circa 65 mila euro. Può, forse, consolare il fatto che la società pretendesse quasi 400 mila euro [clicca QUI] e dunque che l’importo è stato ridimensionato.
In sostanza, il collegio arbitrale ha dapprima respinto la contestazione del Comune, che avrebbe voluto annullare a priori la pratica per un supposto difetto di giurisdizione. L’atto di resistenza era stato peraltro formulato in maniera contraddittoria. Nel merito, buona parte delle pretese di Larioesco sono state rigettate. È rimasta in piedi soltanto l’illegittimità della riparametrazione della tariffa. Lomagna con una scelta unilaterale aveva applicato uno sconto del 21,5% anziché dell’8%. Secondo il Comune, i minori costi a carico dell’azienda e le maggiori entrate per contributi giustificavano l’applicazione del ribasso tariffario. Ma per il collegio arbitrale tale scelta è da ritenersi impropria. Da qui la decisione di corresponsione a favore di Larioesco di complessivi 21.720 per gli anni termici 2021/2022 e 2022/2023.
L’amministrazione comunale spunta invece la questione dello scorporo dell'IVA operato dal Comune stesso, considerato dal collegio arbitrale come pienamente conforme ai documenti contrattuali. Non dovranno nemmeno essere rivisti, come chiedeva la società, il Piano Economico Finanziario o il contratto né tantomeno considerare quest’ultimo rescisso. L’aumento del costo del cippato, si legge nel lodo definitivo dell’arbitrato, non è stato così significativo da intervenire sul PEF o sul contratto. Rientra in misura ragionevole nel rischio d’impresa. Semplicemente, il valore della materia legnosa era stato sottostimato in fase contrattuale, che però era stato concordato tra le parti.
Larioesco non aveva mai smesso di erogare i servizi, per evitare di incorrere nell’interruzione di pubblico servizio per la fornitura di calore a diversi edifici comunali: la palestra, il Municipio, la scuola primaria, il centro polifunzionale e l'asilo nido. Tuttavia aveva comunicato all’amministrazione comunale nell’aprile 2021 di considerare rescisso il contratto. Perciò l’azienda pretendeva ulteriori indennizzi confutati in ultima battuta dal collegio arbitrale.
In sostanza, il collegio arbitrale ha dapprima respinto la contestazione del Comune, che avrebbe voluto annullare a priori la pratica per un supposto difetto di giurisdizione. L’atto di resistenza era stato peraltro formulato in maniera contraddittoria. Nel merito, buona parte delle pretese di Larioesco sono state rigettate. È rimasta in piedi soltanto l’illegittimità della riparametrazione della tariffa. Lomagna con una scelta unilaterale aveva applicato uno sconto del 21,5% anziché dell’8%. Secondo il Comune, i minori costi a carico dell’azienda e le maggiori entrate per contributi giustificavano l’applicazione del ribasso tariffario. Ma per il collegio arbitrale tale scelta è da ritenersi impropria. Da qui la decisione di corresponsione a favore di Larioesco di complessivi 21.720 per gli anni termici 2021/2022 e 2022/2023.
L’amministrazione comunale spunta invece la questione dello scorporo dell'IVA operato dal Comune stesso, considerato dal collegio arbitrale come pienamente conforme ai documenti contrattuali. Non dovranno nemmeno essere rivisti, come chiedeva la società, il Piano Economico Finanziario o il contratto né tantomeno considerare quest’ultimo rescisso. L’aumento del costo del cippato, si legge nel lodo definitivo dell’arbitrato, non è stato così significativo da intervenire sul PEF o sul contratto. Rientra in misura ragionevole nel rischio d’impresa. Semplicemente, il valore della materia legnosa era stato sottostimato in fase contrattuale, che però era stato concordato tra le parti.
Larioesco non aveva mai smesso di erogare i servizi, per evitare di incorrere nell’interruzione di pubblico servizio per la fornitura di calore a diversi edifici comunali: la palestra, il Municipio, la scuola primaria, il centro polifunzionale e l'asilo nido. Tuttavia aveva comunicato all’amministrazione comunale nell’aprile 2021 di considerare rescisso il contratto. Perciò l’azienda pretendeva ulteriori indennizzi confutati in ultima battuta dal collegio arbitrale.
M.P.