Sanità: Forza Italia chiede scudo anche per i politici
Al lavoro le secondo file di Forza Italia per evitare che a emergenza finita qualcuno chieda conto delle sottovalutazioni e delle inefficienze dei vertici di alcune regioni. Giusto preservare il personale sanitario, salvo casi evidenti di dolo , ma tutelare anche presidenti e assessori regionali alla sanità vuol dire assicurare l’impunità a prescindere anche a quanti errori ne hanno commessi.
Quaglieriello, Berutti, Romani, Siclari
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A».
2. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)
1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».
Quaglieriello, Berutti, Romani, Siclari
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A».
2. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)
1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».