Brivio: gestione asilo nido Il Tar sul ricorso “Cometa”
La vicenda ha origine nel mese di giugno quando il Comune di Brivio ha indetto la gara per la gestione dell’Asilo Nido “Un due tre stella” per cinque anni. Cooperativa Cometa, che da sempre aveva in gestione l’asilo, pur avendo ottenuto il miglior punteggio tecnico, ha perso la gara in quanto Cooperativa Gialla ha fatto uno sconto più alto (nella sostanza circa 10€ di sconto sulla retta).
Cooperativa Cometa, non convinta di questa assegnazione ha fatto ricorso al TAR affidando la difesa agli avvocati Andrea Santoro, Lorenzo Bolognini e Marta Fiorenza.
Il TAR, con sentenza del 23/01/2024, con intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, presidente, Silvia Cattaneo, consigliere, Silvia Torraca, referendario, estensore, ha annullato la determinazione n. 94 del 20/06/2024 con la quale il Comune di Brivio aveva affidato in concessione il servizio di gestione dell’asilo nido alla Cooperativa Gialla, con sede a Roma.
Ha ordinato al Comune stesso:
1) di verificare “l’anomalia dell’offerta” (presentata da Cooperativa Gialla) “al fine di accertare se in concreto la medesima, nel complesso, fosse attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione della concessione”. * Si chiede specificamente di verificare se il costo del cuoco sia coperto dall’offerta economica della Coop Gialla, così come dichiarato negli atti di gara dalla Coop stessa.
2) di verificare altresì che il contratto di lavoro utilizzato da Cooperativa Gialla (aninsei) sia equivalente al contratto nazionale delle cooperative sociali, previsto dalla gara, affinché siano garantite tutte le tutele economiche e normative per i lavoratori.
Queste verifiche sono state “del tutto omesse, non essendovi traccia nei verbali di gara nè nella determinazione di affidamento” nonostante “l’ente concedente avrebbe dovuto procedere, in ossequi al disposto dell’art. 11, comma 4, DLgs 36/2023 ratione temporis applicabile, alla verifica del contenuto della suddetta dichiarazione, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo Dlgs, ciò che, tuttavia, non è avvenuto, essendosi l’amministrazione limitata a recepire supinamente la dichiarazione resa dalla aggiudicataria.”
In conclusione “il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, dovendo l’ente concedente procedere all’esercizio del potere di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Gialla, non ancora esercitato, alla luce dei rilievi contenuti nella presente sentenza.”
Dopo la verifica da parte del Comune e * della centrale unica di committenza della Provincia in merito a quanto richiesto dal TAR il ** Comune dovrà procedere, qualora le anomalie vengano riscontrate, al “risarcimento in forma specifica mediante affidamento della concessione in favore della ricorrente (Coop. Cometa) ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente pecuniario”
**la CUC dovrà provvedere ad effettuare le verifiche richieste dal TAR; ovvero, in caso di esito positivo, comunicare proposta di aggiudicazione definitiva al Comune, il quale a sua volta procederà con una nuova determina di affidamento definitivo e successiva contrattulaizzazione. Mentre, in caso di esito negativo, la CUC , dovrà procedere all’esclusione della Coop Gialla e conseguentemente proporre al Comune l’aggiudicazione definita dell’appalto alla società ricorrente, Coop Cometa.
Cooperativa Cometa, non convinta di questa assegnazione ha fatto ricorso al TAR affidando la difesa agli avvocati Andrea Santoro, Lorenzo Bolognini e Marta Fiorenza.
Il TAR, con sentenza del 23/01/2024, con intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, presidente, Silvia Cattaneo, consigliere, Silvia Torraca, referendario, estensore, ha annullato la determinazione n. 94 del 20/06/2024 con la quale il Comune di Brivio aveva affidato in concessione il servizio di gestione dell’asilo nido alla Cooperativa Gialla, con sede a Roma.
Ha ordinato al Comune stesso:
1) di verificare “l’anomalia dell’offerta” (presentata da Cooperativa Gialla) “al fine di accertare se in concreto la medesima, nel complesso, fosse attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione della concessione”. * Si chiede specificamente di verificare se il costo del cuoco sia coperto dall’offerta economica della Coop Gialla, così come dichiarato negli atti di gara dalla Coop stessa.
2) di verificare altresì che il contratto di lavoro utilizzato da Cooperativa Gialla (aninsei) sia equivalente al contratto nazionale delle cooperative sociali, previsto dalla gara, affinché siano garantite tutte le tutele economiche e normative per i lavoratori.
Queste verifiche sono state “del tutto omesse, non essendovi traccia nei verbali di gara nè nella determinazione di affidamento” nonostante “l’ente concedente avrebbe dovuto procedere, in ossequi al disposto dell’art. 11, comma 4, DLgs 36/2023 ratione temporis applicabile, alla verifica del contenuto della suddetta dichiarazione, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo Dlgs, ciò che, tuttavia, non è avvenuto, essendosi l’amministrazione limitata a recepire supinamente la dichiarazione resa dalla aggiudicataria.”
In conclusione “il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, dovendo l’ente concedente procedere all’esercizio del potere di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Gialla, non ancora esercitato, alla luce dei rilievi contenuti nella presente sentenza.”
Dopo la verifica da parte del Comune e * della centrale unica di committenza della Provincia in merito a quanto richiesto dal TAR il ** Comune dovrà procedere, qualora le anomalie vengano riscontrate, al “risarcimento in forma specifica mediante affidamento della concessione in favore della ricorrente (Coop. Cometa) ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente pecuniario”
**la CUC dovrà provvedere ad effettuare le verifiche richieste dal TAR; ovvero, in caso di esito positivo, comunicare proposta di aggiudicazione definitiva al Comune, il quale a sua volta procederà con una nuova determina di affidamento definitivo e successiva contrattulaizzazione. Mentre, in caso di esito negativo, la CUC , dovrà procedere all’esclusione della Coop Gialla e conseguentemente proporre al Comune l’aggiudicazione definita dell’appalto alla società ricorrente, Coop Cometa.