Non si può vietare l'inferriata in condominio se è per sicurezza
E’ nulla la delibera adottata dall’assemblea di condominio che imponga la rimozione dell’inferriata installata per motivi di sicurezza a protezione di un alloggio in quanto incide sui diritti individuali del condomino (Tribunale di Catania n. 121 pubblicata l’8 gennaio 2025 -1).
I giudici hanno infatti chiarito che la nullità di una delibera si verifica in specifici casi tra cui: a) se incide su diritti esclusivi dei condòmini senza il rispetto delle competenze assegnate dall’articolo 1135 Codice civile; b) se riguarda oggetti impossibili o contrari all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative; c) se interferisce con la proprietà esclusiva di un condomino senza che tale intervento rientri nelle prerogative assembleari.
Nel caso trattato, la delibera di rimozione dell’inferriata è stata considerata come una ingerenza non autorizzata sui diritti di proprietà esclusiva. Non trattandosi di un intervento sulle parti comuni la delibera è stata ritenuta nulla. Ciò è coerente con la giurisprudenza consolidata secondo la quale è nulla la delibera che incide sui diritti individuali e sulla proprietà esclusiva se non rispetta i limiti delle competenze assembleari (Cass. 9839/2021).
https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/gennaio/Trib.%20Catania%208.1.2025%20n.%20121%20(1).pdf
I giudici hanno infatti chiarito che la nullità di una delibera si verifica in specifici casi tra cui: a) se incide su diritti esclusivi dei condòmini senza il rispetto delle competenze assegnate dall’articolo 1135 Codice civile; b) se riguarda oggetti impossibili o contrari all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative; c) se interferisce con la proprietà esclusiva di un condomino senza che tale intervento rientri nelle prerogative assembleari.
Nel caso trattato, la delibera di rimozione dell’inferriata è stata considerata come una ingerenza non autorizzata sui diritti di proprietà esclusiva. Non trattandosi di un intervento sulle parti comuni la delibera è stata ritenuta nulla. Ciò è coerente con la giurisprudenza consolidata secondo la quale è nulla la delibera che incide sui diritti individuali e sulla proprietà esclusiva se non rispetta i limiti delle competenze assembleari (Cass. 9839/2021).
https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/gennaio/Trib.%20Catania%208.1.2025%20n.%20121%20(1).pdf
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc