Mancato versamento contributo mantenimento coniuge. Reato?

Quando un rapporto di coppia finisce, matrimonio oconvivenza more uxorio, si devono affrontare periodi di precarietà soprattutto economica.

La maggior parte delle volte accade che i figli vengano collocati prevalentemente alla madre, che diviene assegnataria della casa, mentre i padri devono continuare a pagare il mutuo, nel migliore delle ipotesi nella misura del 50%, e trovare una nuova abitazione.

I redditi che prima consentivano di vivere dignitosamente, o comunque bene, divengono insufficienti anche in virtù del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli e del pagamento delle spese straordinarie.

Il fenomeno dei padri separati che di colpo si trovano in condizioni vicine all’indigenza è sempre più diffuso ma non viene tenuto in adeguata considerazione perché non viene distinto da quello dei padri che volontariamente omettono di adempiere ai propri doveri o che, in vista della separazione/divorzio, diventano nullatenenti!

Di certo se chi è tenuto non provvede al pagamento del contributo al mantenimento, viola gli obblighi di assistenza familiare (art. 570Bis cp).
Numerosissimi i procedimenti legati alla violazione di quest'obbligo, con diverse condanne. Ma la sempre maggiore consapevolezza delle difficoltà vissute dai padri separati, ha portato la Corte di Cassazione a delineare quando il reato effettivamente si concretizza.

Particolare importanza assume la decisione della Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza, 12 dicembre 2024, n. 45595 (1) che ha deciso: “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta tipica dell’art. 570 bis c.p. prevede un inadempimento serio e protratto per un determinato lasso di tempo, tale da incidere notevolmente sulla misura dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.”
Questa sentenza aderisce ad un orientamento ormai costante che aveva già in precedenza avuto modo di chiarire che “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall’art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire. (Fattispecie relativa al ritardo nel pagamento di due soli assegni mensili di mantenimento).”Corte di Cassazione, Sezione 6, Penale, Sentenza, 13 dicembre 2022, n. 47158 (2)


1 - https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/gennaio/Corte-di-Cassazione-Sezione-6-.pdf
2 - https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/gennaio/padriseparati.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
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