Brugarolo: il Tar respinge il  ricorso. Fermi i "carri armati"

Niente più "esperienze di guerra" a Brugarolo. Quantomeno non attraverso l’utilizzo di carri armati che – seppur demilitarizzati – a lungo sono stati contestati dai residenti attorno a via laghetto, fonte di disturbo per diverse ragioni. 
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I giudici della Sezione terza del Tar di Milano si sono pronunciati, lo scorso 12 dicembre, respingendo parzialmente le richieste della società riconducibile all'associazione sportiva dilettantistica organizzatrice degli eventi, finalizzate all'annullamento dell'ordinanza comunale di sospensione di movimentazione dei mezzi storici. Accolta, invece, la parte del ricorso dove si chiedeva l'annullamento dell'ordine di messa in pristono del terreno. 

C’era voluto un po’ perché il primo cittadino di allora, Massimo Panzeri,  arrivasse a tanto, ma le innumerevoli lamentele pervenute dai residenti per via del rumore provocato dalla movimentazione dei carri armati e il derivante diffondersi di polvere, oltre alla ‘spinta’ ricevuta dell’allora opposizione, l’avevano portato all'ordinanza, corroborata da rilievi di ARPA. 

I cittadini avevano apprezzato, gli appassionati di giochi da guerra e fruitori del centro nonché l'associazione sportiva,  un po’ meno. Da qui la decisione di contestare l’ordinanza del sindaco nelle sedi opportune, richiedendone l’annullamento. 

Evidenziando di essere proprietaria del terreno rispetto al quale è stato emesso l’ordine del Comune, e di avere dato in locazione lo stesso alla associazione dilettantistica senza fine di lucro, la società richiedente l’annullamento aveva messo in luce l’illegittimità dell’atto – a proprio parere – per una lunga serie di motivi. 
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Dai più “semplici”, come l’omessa comunicazione di preavviso di diniego e l'illogicità manifesta per avere tenuto insieme in un’unica ordinanza aspetti riferiti a valutazioni molto diverse (acustici, ambientali e urbanistici), arrivando poi a quelli più tecnici, come  l’incompetenza dirigenziale a emettere un ordine in materia di contenimento delle emissioni sonore piuttosto che l’erroneità dei rilievi acustici di ARPA – così come fatti propri dall’ordine comunale – ed erroneità delle conseguenze applicative di tali rilievi sull’attività dell’associazione sportiva ASD, che sarebbe “ancillare” all’attività del paintball. E poi ancora il travisamento dei fatti e la falsa applicazione delle disposizioni di settore, con riferimento al contestato cambio di destinazione urbanistica conseguente all’attività di movimentazione dei mezzi, in quanto, al contrario, secondo parte ricorrente, si tratterebbe di attività espressamente citata nello Statuto dell’Associazione interessata e dunque di attività compatibile con la destinazione urbanistica di zona.

Insomma, diversi motivi che sono stati valutati dai giudici del Tar, i quali hanno però “smontato” la contestazione, per esempio evidenziando il fatto che il Comune  avesse provato con idonea documentazione che l’utilizzo dei carri armati non fosse meramente “ancillare” all’attività sportiva del paintball, in quanto tale attività risultava essere stata esercitata con finalità commerciali dirette e aperte al pubblico indifferenziato (e non rivolto dunque solo ai tesserati dell’associazione ADS, al momento dell’offerta), tramite cessione a titolo oneroso della relativa “esperienza”.

“Per tutte le descritte ragioni, è da ritenersi legittimo, oltre che conforme alla destinazione urbanistica dell’area in cui avviene la movimentazione dei “mezzi storici demilitarizzati”, l’ordine del Comune di sospendere tale movimentazione” hanno scritto i giudici, riconoscendo però fondata l’ultima contestazione.  

Il Comune, infatti, aveva disposto il ripristino dei luoghi a causa delle “lesioni” al terreno causate dalla movimentazione dei mezzi pesanti, senza però avere a sostegno della sussistenza attuale e permanente di tali lesioni null’altro che la descrizione di ARPA sui solchi “provvisori” lasciati dallo spostamento dei predetti mezzi.

Fatta eccezione per quest’ultimo punto, la richiesta di annullamento dell’ordinanza emessa dal Comune di Merate, è stata respinta. I "carri armati" demilitarizzati e le attività connesse restano dunque col motore spento.
Pubblicato il 20/12/2024 


N. 03754/2024 REG.PROV.COLL.


N. 00585/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 585 del 2024, proposto da 

-OMISSIS- S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Ghisi e Angela Carozzi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti 

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via S. Raffaele, 1

nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento -OMISSIS- e -OMISSIS- a r.l., non costituiti in giudizio per l'annullamento dell'ordinanza dei Servizi congiunti Urbanistica, SUAP, Commercio, Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune datata 28.2.2024 n. 1, notificata via pec in pari data, avente ad oggetto la sospensione dell' ''attività di movimentazione mezzi storici demilitarizzati”, della nota comunale 3.1.2023 prot. 253, della nota comunale di avvio del procedimento 19.1.2023, trasmessa via pec il 20.1.2023, della nota ARPA 7.2.2023 prot. -OMISSIS-, della nota comunale 9.2.2023 prot. 5466, della nota comunale 16.2.2024 prot. 6203 trasmessa via pec in pari data, dell'ivi allegato verbale della Commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo nella seduta del 12.2.2024 e allegato parere di conformità urbanistica, della nota ARPA relativa alla pratica n. 2023.5.68.11 22.9.2023 prot. -OMISSIS- di trasmissione della relazione dei rilievi fonometrici datata 20.9.203 e verbale di sopralluogo del 13.7.2023, della nota comunale 23.2.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024, -OMISSIS- S.r.l.s. e il suo rappresentante legale hanno chiesto, in principalità, l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune di -OMISSIS- ha ordinato loro di tenere le seguenti condotte:

- cessazione con effetto immediato di qualunque attività di movimentazione dei mezzi storici demilitarizzati;

- remissione in pristino dello stato dei luoghi, previa indagine ambientale preliminare, al fine della verifica della qualità del suolo e del sottosuolo, delle aree di sosta, di transito e di manovra dei suddetti mezzi.

In fatto, la società ricorrente ha evidenziato di essere proprietaria del terreno rispetto al quale è stato emesso l’ordine del Comune, e di avere dato in locazione tale terreno ad ASD, associazione dilettantistica senza fine di lucro e avente natura sportiva riconducibile agli enti di cui al d.lgs. 117/2017 e al d.lgs. n. 36 del 2021, la quale utilizza gli spazi affidateli per lo svolgimento (anche) delle attività del paintball e del softair.

E’ stato altresì evidenziato che durante alcune tipologie di partite, l’ASD mette a disposizione dei propri tesserati la possibilità di utilizzare quali strumenti e oggetti di scena carri armati di proprietà della ricorrente, “consentendo anche di effettuare una manovra a bordo degli stessi (…), prima o dopo l’incontro, in area a ciò destinata e lontana dagli altri atleti”.

Nel merito, parte ricorrente, dopo avere eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ordinanza impugnata, ha dedotto l’illegittimità di tale atto per i seguenti motivi:

- omessa comunicazione di preavviso di diniego, dal momento che il provvedimento lesivo sarebbe stato adottato a seguito dell’istruttoria condotta su istanza di parte ex artt. 68 e 69 del R.d. n. 773/1931;

- illogicità manifesta per avere tenuto insieme, in un’unica ordinanza, aspetti riferiti a valutazioni tra di loro molto diverse (acustici, ambientali e urbanistici);

- incompetenza dirigenziale ad emettere un ordine in materia di contenimento delle emissioni sonore;

- violazione del principio di proporzionalità e carenza di motivazione, risultando errata, in tesi, la conclusione del Comune sia rispetto a quanto evidenziato da Arpa sia per ciò che concerne la non esclusione dalla disciplina dei “Valori limite differenziali di immissione” dell’attività di guida o di trasporto con carri armati demilitarizzati;

- erroneità dei rilievi acustici di ARPA, così come fatti propri dall’ordine comunale, ed erroneità delle conseguenze applicative di tali rilievi sull’attività dell’associazione sportiva ASD, che sarebbe “ancillare” all’attività del paintball;

- travisamento dei fatti e falsa applicazione delle disposizioni di settore, con riferimento al contestato cambio di destinazione urbanistica conseguente all’attività di movimentazione dei mezzi, in quanto, al contrario, secondo parte ricorrente, si tratterebbe di attività espressamente citata nello Statuto dell’Associazione interessata e dunque di attività compatibile con la destinazione urbanistica di zona, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 36/2021;

- carenza di istruttoria e di motivazione, oltre che violazione del principio di proporzionalità, con riferimento all’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, previa indagine ambientale, non trovando supporto tale prescrizione, in tesi, “in alcuno degli atti presupposti né tanto meno nella relazione di ARPA”.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione, nel decidere sulla proposta domanda cautelare, ha disposto la trattazione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10 c.p.a..

La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’ordinanza è stata rivolta al sig. -OMISSIS- (anche) in qualità di legale rappresentante della società proprietaria del terreno su cui si effettua la movimentazione e dei mezzi con cui si effettua tale movimentazione: non vi è dunque alcun difetto di legittimazione passiva del destinatario, sotto questo profilo, avendo il Comune correttamente individuato uno dei due soggetti destinatari (-OMISSIS- S.r.l.s., unitamente al suo rappresentante legale) dell’effetto lesivo dell’atto.

Né assume rilievo, a tali fini, e con riferimento al presente giudizio – in cui è la proprietaria a doversi difendere -, l’indicazione del sig. -OMISSIS- anche come referente di ASD.

Nel merito, e per ciò che concerne l’asserita omessa comunicazione di preavviso di diniego, coglie nel segno la difesa comunale nell’evidenziare che l’ordinanza impugnata non è l’atto finale del procedimento avviato su istanza di parte ex artt. 68 e 69 del R.d. n. 773/1931 (richiesta di licenza per manifestazioni pubbliche tramite l’utilizzo di mezzi storici), ma è stata invece adottata a seguito di avvio del procedimento per rilievi fonometrici del 19 gennaio 2023, in cui si è dato rilievo alle “lamentele” di alcuni cittadini con riferimento al “disturbo sonoro” che sarebbe stato prodotto dall’attività della ricorrente.

D’altra parte, non è in contestazione tra le parti la circostanza che il procedimento avviato con l’istanza dell’ADS -OMISSIS- del 21 giugno 2023 (ex artt. 68 e 69 rd 773/1931) fosse ancora in itinere all’epoca dell’introduzione del presente contenzioso (cfr. “la richiesta di integrazioni” del 16 febbraio 2024 dell’amministrazione procedente: doc. n. 4 depositato dalla difesa comunale).

E’ infondata per ragioni in parte coincidenti anche la censura di manifesta illogicità di un provvedimento che è stato adottato a seguito di valutazione congiunta di diversi aspetti (ambientali, acustici e urbanistici), trattandosi di approfondimento necessario di materie tutte direttamente interessate dalla complessa istruttoria compiuta, così come infondata, conseguentemente, è anche la censura di incompetenza dirigenziale, in quanto non si tratta di ordinanza contingibile e urgente ma di attivazione di poteri ordinari a seguito di segnalazione su attività soggetta a controllo.

Sono altresì in parte destituiti di fondamento e in parte inammissibili per carenza di interesse tutti i motivi con cui la ricorrente contesta da un lato la propria sottoposizione ai limiti di emissioni sonore (valori limite differenziali di immissione) di cui all’art. 4, comma 3 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, dall’altro l’erroneità dei rilievi operati da ARPA.

Sotto il primo profilo censurato, il Comune di -OMISSIS- ha infatti provato in giudizio con idonea documentazione che l’utilizzo dei carri armati non fosse meramente “ancillare” all’attività sportiva del paintball, in quanto tale attività risulta invero essere stata esercitata con finalità commerciali dirette e aperte al pubblico indifferenziato (e non rivolto dunque solo ai tesserati dell’associazione ADS, al momento dell’offerta), tramite cessione a titolo oneroso della relativa “esperienza” (guida del carro armato o trasporto sullo stesso) sia sul sito dell’interessata sia tramite la piattaforma Smartbox.

Né rileva in senso contrario la circostanza dell’eventuale tesseramento dei fruitori occasionali del servizio, perché tale tesseramento è servente e successivo rispetto all’acquisto dell’esperienza e non prodromico, come invece avrebbe dovuto essere, all’utilizzazione di una delle facoltà collegate all’iscrizione all’associazione.

Trattandosi pertanto di attività connessa (anche) con esigenze commerciali, non si rientra nella causa di esclusione di cui al citato art. 4, comma 3 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (“Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso”).

Sotto altro profilo, come correttamente eccepito dall’amministrazione resistente, i rilievi condotti da ARPA non hanno avuto alcuna incidenza determinante sulla motivazione finale del provvedimento impugnato – che risulta chiaramente adottato nell’esercizio del potere di vigilanza urbanistico edilizia –, e dunque, qualora pure tali rilievi dovessero essere ritenuti errati, non muterebbe il contenuto dispositivo del provvedimento stesso.

Ciò è tanto più dimostrato dalla affermazione, contenuta nell’atto contestato, secondo cui il provvedimento prescrivente la presentazione di un Piano di bonifica acustica “risulterà pertanto necessario anche per il conseguente prosieguo dell’iter amministrativo della Licenza richiesta”.

Quanto alla modificazione della destinazione urbanistica dell’area, è pacifico che l’attività contestata dall’amministrazione (movimentazione di carri armati demilitarizzati), una volta ricondotta a sostanziale attività commerciale, è da considerarsi astrattamente incompatibile con la destinazione agricola dell’area e con le finalità (coltivazione del fondo, di tutela del patrimonio naturalistico e conservazione delle qualità paesistiche) connesse a tale destinazione.

Vero è che, in linea di principio, l’azzonamento agricolo è incompatibile con la sola destinazione residenziale. Tuttavia, ciò non significa, ovviamente, che esso possa tollerare qualunque altra attività, ove essa in concreto impatti negativamente sulla destinazione a zona agricola, per di più di pregio.

Invero, il passaggio dei carri armati sul terreno interessato – come documentato fotograficamente da ARPA -, produce, quanto meno in via transitoria, significativi effetti dannosi sul terreno stesso, che onerano gli interessati a un continuo ripristino del livello originario del suolo e che non sono certamente paragonabili al transito di mezzi agricoli, il che non solo si pone in irriducibile contrasto con le finalità sopra descritte (coltivazione del fondo, di tutela del patrimonio naturalistico e conservazione delle qualità paesistiche), ma risulta anche non coerente con le finalità stesse dello svolgimento di attività sportiva.

Né vale, in senso contrario, il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 7-bis del d.lgs. n. 36 del 2021, come introdotto dal d.lgs. n. 120 del 2023, secondo cui “Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

Posto infatti che è dubbio che il concetto di “sede” possa essere esteso fino a ricomprendere l’intera ed estesa area, peraltro di proprietà di altro soggetto, in cui può di fatto svolgersi l’attività associativa, è evidente che nel caso di specie l’attività di movimentazione dei veicoli costituisce operazione commerciale, per le ragioni sopra esposte, come tale incompatibile con la “non produttività” delle iniziative a cui la norma citata subordina la compatibilità urbanistica tout court, e che viene effettuata “prima o dopo l’incontro, in area a ciò destinata e lontana dagli altri atleti”.

Sotto altro, concorrente profilo, l’attività di softair - comunemente basata sulla suddivisione dei partecipanti in squadre e sulla simulazione di azioni militari -, una volta svolta con utilizzo di carri armati demilitarizzati, pure rientrando nella definizione di “attività fisica”, pare esulare dal concetto di “attività sportiva” rilevante ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, in quanto rispondente più propriamente ad un’attività di gioco volta a rievocare battaglie del passato, in cui la dinamica competitiva e regolatoria tipica di qualunque sport cede il passo a un’esigenza di rappresentazione “teatrale”, seppure organizzata, di fatti storicamente accaduti.

Per tutte le descritte ragioni, è da ritenersi legittimo, oltre che conforme alla destinazione urbanistica dell’area in cui avviene la movimentazione dei “mezzi storici demilitarizzati”, l’ordine del Comune di -OMISSIS- di sospendere tale movimentazione.

Quanto infine all’ultimo motivo di ricorso, che censura la legittimità dell’ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, “previa indagine ambientale al fine di verificare la qualità del suolo e del sottosuolo ex d.lgs. 152/2006”, lo stesso risulta fondato, in quanto tale specifico ordine è viziato da carenza di istruttoria.

Invero, il Comune di -OMISSIS- ha disposto il ripristino dei luoghi a causa delle “lesioni” al terreno causate dalla movimentazione dei mezzi pesanti, senza però avere a sostegno della sussistenza attuale e permanente di tali lesioni null’altro che la descrizione di ARPA sui solchi “provvisori” lasciati dallo spostamento dei predetti mezzi.

Non vi è stata, in altri termini, nessun’altra verifica sull’effettivo stato del suolo oggetto del passaggio dei carri armati, men che meno un sopralluogo svolto dall’amministrazione procedente nell’imminenza dell’adozione del provvedimento impugnato.

Ciò comporta inevitabilmente un difetto di istruttoria, posto che non si tratta tecnicamente di opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, ma della conseguenza materiale – sicuramente sproporzionata, quanto ad incidenza sulla tenuta del terreno stesso - di un’attività di trasporto e sosta il cui effettivo impatto ambientale, a tutti i livelli (suolo, sottosuolo, soprasuolo, acustica), deve essere verificato con gli strumenti e le procedure ordinarie stabilite in questi casi dall’ordinamento.

Naturalmente, la presente sentenza non impedisce al Comune di concludere l’istruttoria nel senso sopra indicato, e, se del caso, anche di confermare ora per allora l’ordine di ripristino.

Il ricorso deve dunque essere in parte respinto e in parte accolto, per le ragioni appena esposte; l’esito del contenzioso, oltre che la sua parziale novità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge parzialmente, accogliendolo soltanto con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordine di remissione in pristino, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di ogni dato idoneo a identificare i ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Marco Bignami
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