Merate: vietati gli scoppi di Capodanno con ordinanza Nr. 26 del sindaco Salvioni
L’ordinanza del sindaco nr. 26 del 27 dicembre campeggia sulla home page del sito del comune di Merate.
La disposizione non lascia spazio a dubbi sulla volontà del Primo Cittadino: la notte di capodanno sono vietati nelle aree pubbliche botti, petardi, raudi, girandole, fuochi d’artificio.
a partire dalle ore 19:00 del 31/12/2024 e fino alle ore 07:00 del 01/01/2025:
Il divieto assoluto nelle aree pubbliche di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle cat. F2 e F3 di cui all’art. 3 del D. Lgs. 123/2015;
Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
Si ricorda inoltre che come da regolamento di Polizia Urbana Vigente all’Art. 66.6 “Nel periodo dal 15 dicembre sino all’ “ultimo giorno di carnevale” di ogni anno è vietato il lancio di petardi, mortaretti o qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo alle persone.”
SI A V V E R T E INOLTRE
Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.
Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n.241, contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data stessa.
Dunque che non si ripeta quanto accaduto la notte di Natale, sembra dire Mattia Salvioni. Due rilievi, tuttavia vanno fatti: il primo, abbiamo citato noi in una risposta il capitolo VI Norme per la sicurezza negli abitati, art. 66 comma 6 che vieta nella maniera più assoluta l’uso di oggetti esplodenti dal 15 dicembre a carnevale, però con una deroga: proprio la fine dell’anno. E questo nel riporto qui sopra non è scritto. Il secondo, chi farà rispettare l’ordinanza? Perché la notte di San Silvestro sarà la cartina di tornasole della credibilità del Sindaco. Se l’ordinanza non troverà concreta e piena attuazione le conseguenze finiranno sulle spalle di Mattia Salvioni.
CLICCA QUI per l'ordinanza
La disposizione non lascia spazio a dubbi sulla volontà del Primo Cittadino: la notte di capodanno sono vietati nelle aree pubbliche botti, petardi, raudi, girandole, fuochi d’artificio.
a partire dalle ore 19:00 del 31/12/2024 e fino alle ore 07:00 del 01/01/2025:
Il divieto assoluto nelle aree pubbliche di utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle cat. F2 e F3 di cui all’art. 3 del D. Lgs. 123/2015;
Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
Si ricorda inoltre che come da regolamento di Polizia Urbana Vigente all’Art. 66.6 “Nel periodo dal 15 dicembre sino all’ “ultimo giorno di carnevale” di ogni anno è vietato il lancio di petardi, mortaretti o qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo alle persone.”
SI A V V E R T E INOLTRE
Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.
Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n.241, contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data stessa.
Dunque che non si ripeta quanto accaduto la notte di Natale, sembra dire Mattia Salvioni. Due rilievi, tuttavia vanno fatti: il primo, abbiamo citato noi in una risposta il capitolo VI Norme per la sicurezza negli abitati, art. 66 comma 6 che vieta nella maniera più assoluta l’uso di oggetti esplodenti dal 15 dicembre a carnevale, però con una deroga: proprio la fine dell’anno. E questo nel riporto qui sopra non è scritto. Il secondo, chi farà rispettare l’ordinanza? Perché la notte di San Silvestro sarà la cartina di tornasole della credibilità del Sindaco. Se l’ordinanza non troverà concreta e piena attuazione le conseguenze finiranno sulle spalle di Mattia Salvioni.
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