Inottemperanza di ISPRA

Al Sig. Ministro dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Prof. Gilberto Pichetto Fratin
 e p.c. Al Sig. Sottosegretario di Stato
 On. Claudio Barbaro

Gentile Sig. Ministro,
con sentenza n. 982 Reg. Prov. Coll. del Consiglio di Stato, sez. quarta, pubblicata il 31.01.2024, è stata dichiarata l’illegittimità delle note di ISPRA contenenti il diniego di determinare “la piccola quantità’” di cui all’art. 19 bis comma 3, seconda parte della Legge 11 febbraio 1992 n. 157. Con un articolato ragionamento, che per quanto risulta allo scrivente è condiviso pienamente da molte Regioni, il Consiglio di Stato ha stigmatizzato il comportamento reiterato nel tempo da parte di ISPRA il quale si rifiuta di determinare “la piccola quantità”, ai sensi dell’art. 9 n. 1, lett. c) della Direttiva comunitaria 2009/147, quale elemento necessario affinché le autorità competenti possano legittimamente autorizzare i prelievi in deroga dell’avifauna. In particolare il Consiglio di Stato ha definito il comportamento di ISPRA viziato da illogicita’ e considerato di nessun pregio le motivazioni inconducenti addotte dall’Istituto medesimo al fine di giustificare tale negativo comportamento. Inoltre, molto opportunamente, il Consiglio di Stato ha richiamato ISPRA ai suoi doveri di amministrazione attiva, connessi all’art. 19 bis della L. 157/1992, allorquando esso Istituto viene individuato come soggetto competente a determinare, per tutto il territorio nazionale, la “piccola quantità” cacciabile degli uccelli per cui una Regione voglia disporre la deroga. Nel momento in cui, quindi, ISPRA si rifiuta di esercitare detta competenza, si rende gravemente responsabile di paralizzare il potere spettante alle Regioni di disporre le deroghe. Ma la sentenza del Consiglio di Stato non si limita solamente a biasimare il comportamento incongruente ed omissivo fin qui tenuto da ISPRA, ma descrive chiaramente cosa esso avrebbe dovuto fare è cioè dare effettiva applicazione alla “Guida alla disciplina della caccia” emanata dalla Commissione Europea per aiutare le autorità interessate a interpretare correttamente i più’ generali divieti collegati al prelievo venatorio dell’avifauna, contenuti negli artt. 5 e 6 della Direttiva 2009/147 e della possibilità di deroga a detti divieti, in presenza di alcune condizioni tassativamente indicate, contenuta nell’art. 9 della Direttiva 2009/147. Pertanto il concetto di determinazione della “piccola quantità” diventa elemento imprescindibile per dare concretezza alla Direttiva comunitaria e, segnatamente, alla possibilità di deroga fissata in capo alle Regioni. Pertanto , stante che la “Guida alla disciplina della caccia” indica in maniera inequivocabile le modalità per procedere alla determinazione dell’esatto valore numerico della soglie per la “piccola quantità” dell’avifauna cacciabile in deroga , e non escludendo aprioristicamente dal computo delle specie soggette a deroga anche quelle migratrici, ne deriva che ISPRA ha tutti gli strumenti e le indicazioni per poter procedere con la determinazione della “piccola quantità “ per tutte le specie cui si riferiscono le eventuali proposte di deroga da presentarsi a cura delle Regioni entro il 30 aprile di ogni anno. Di nessun pregio, ovviamente, l’obiezione fin qui palesata da ISPRA , di assenza di dati aggiornati sulla consistenza delle specie, dal momento che la Guida europea recita in maniera esplicita che “in assenza di tali dati o in presenza di dati incompleti sarà necessario utilizzare stime minime della consistenza numerica della popolazione e dei tassi di mortalità , sulla base dei migliori dati disponibili”. Tutto ciò premesso, ed avendo già diverse Regioni italiane rispettato la scadenza del 30 aprile prevista dalla legge per il procedimento di attivazione delle deroghe , non è più rinviabile un Suo autorevole intervento affinché ISPRA , in quanto Istituto vigilato e controllato dal MASE , ottemperi alla Sentenza n. 982 del Consiglio di Stato del 31 gennaio 2024 , onde consentire alle Regioni il legittimo esercizio del proprio potere di deroga del prelievo venatorio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ; oltre a evitare defatiganti impugnazioni in sede giurisdizionale che esporrebbero ISPRA a pretese risarcitorie da parte delle Regioni per conclamato pregiudizio alla propria regolare attività amministrativa, le quali ben potrebbero altresì sfociare in successivi pronunciamenti di danno erariale. Tanto mi sento di rappresentarLe, nella certezza che vorrà attenzionare una problematica annosa la cui soluzione non è più possibile procrastinare.
On. Pietro Fiocchi
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