Antenna 5 G a Lomagna, cosa dice la Legge

Gent.mo sig. Luca,
credo che potrà dormire sonni tranquilli.
Buona giornata Luciano

Antenne di telefonia mobile: Comune non può porre limiti alla localizzazione
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/01/2013 n° 44 Pubblicato il 15/03/2013
Antenne di telefonia mobile: Comune non può porre limiti alla localizzazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 44, ha ritenuto di precisare che la scelta di un Comune di individuare un’area ove collocare gli impianti di telefonia mobile alla stregua del criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, in quanto tale modus agendi dell’ente locale si sostanzia in un non consentito limite alla localizzazione dei suddetti impianti e non in un mero criterio di localizzazione degli stessi. Nello specifico i giudici confermano l’indirizzo giurisprudenziale già in precedenza espresso (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 giugno 2006, n. 3452), in virtù del quale “è stato ritenuto che alle Regioni ed ai Comuni è consentito- nell’ambito delle proprie e rispettive competenze- individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti a luoghi di culto, scuole ed asili nido nonché immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.)” Più precisamente la facoltà riconosciuta ex lege in capo all’Ente comunale di individuare specifiche aree dove allocare gli impianti di telefonia mobile a mezzo apposito Regolamento locale in materia di insediamento di antenne, stazioni radio base e ripetitori, trova il proprio limite nell’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficienza della distribuzione del servizio di telefonia mobile, che può essere attuato solo attraverso la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni sull’intero territorio nazionale. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 Dicembre 2005, n. 6961).

Difatti ben può osservarsi come l’individuazione di un unico sito del territorio comunale ove procedere alla installazione di impianti di telefonia mobile, operata alla luce del criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, sia conseguente all’adozione di “misure cautelari distanziali connotate dai caratteri della genericità ed eterogeneità” rispetto al fine perseguito, determinando non un mero criterio di localizzazione ma una vera e propria illegittima e generica limitazione alla localizzazione dei suddetti impianti. La pronuncia in oggetto, a ben vedere, tende a ridimensionare i confini della potestà regolamentare degli enti locali nella specifica materia della installazione di impianti di telefonia mobile in quanto la specifica determinazione di profili di tutela della salute pubblica spetta in via esclusiva allo Stato, non alle Regioni, tanto meno ai Comuni. Questi ultimi nel regolare l’uso del proprio territorio, devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale e non adottare le misure che siano tali da ostacolare in modo ingiustificato o impedire l’insediamento degli impianti di telecomunicazione. Diversamente la scelta dell’Ente locale si porebbe, altresì, in contrasto “anche con il D.Lgs. 1°.8.2003, n. 259, che all’art. 86, comma 3, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (disposizione questa da cui si desume che, in linea generale, la collocazione di tali infrastrutture è consentita su tutto il territorio comunale) e con l’art. 87 che, in attuazione dei criteri di delega contenuti nell’art. 41 della legge n. 166 del 2002 e delle direttive comunitarie da recepire, ha previsto uno speciale procedimento autorizzatorio, che è informato ai principi di non discriminazione, di trasparenza, di riduzione dei termini e di uniformità di regolazione”. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 2 novembre 2007 , n. 5673)

Ciò in quanto il seppur importante obbiettivo di tutela della salute pubblica in ordine alla riduzione di una eccessiva e rischiosa esposizione della collettività alle onde elettromagnetiche emanate da tali impianti non può sostanziarsi in una scelta arbitraria e generica relativa alla collocazione degli stessi limitata ad uno specifico sito del territorio comunale, in quanto tale modus agendi dell’Ente locale pone in essere una illegittima violazione del parimenti importante pubblico interesse a disporre di un efficiente distribuzione dei servizi di telecomunicazioni che copra l’intero territorio nazionale.
Luciano
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