Osnago: Comune vs. “Fiera”. L’intervento dell’avv.Parolari
Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del legale dell'Associazione Fiera San Giuseppe Artigiano, avvocato Marco Parolari, in merito alla controversia in essere con il comune di Osnago
Mi permetto di intervenire rispetto alle notizie che sono apparse in merito alla controversia tra la mia assistita Associazione Fiera San Giuseppe Artigiano ed il Comune di Osnago, per ripristinare la verità dei fatti e riportare nei limiti della continenza certe insinuazioni dell’Amministrazione lesive della reputazione dell’Ente, cui devo replicare. Intanto, occorre premettere che l’Associazione svolge da sempre, senza scopo di lucro, attività benefiche a favore di molteplici situazioni di bisogno, con progetti, opere, donazioni; ed anche a livello locale, come noto, si è impegnata in numerosi eventi con funzione sociale, culturale, ricreativa, economica e di promozione del territorio, di cui hanno goduto utenti di ambito anche sovracomunale. La convenzione a suo tempo stipulata tra le parti, che aveva costituito in favore dell’Associazione un diritto di durata quarantennale per la costruzione delle strutture occorrenti per manifestazioni fieristiche e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area, era infatti mossa proprio da questo interesse pubblico. Ora il Comune, in sede di programmazione territoriale, ha deciso di destinare l’area ad altro, ed è questo il motivo per cui ha agito contro l’Associazione, sostenendo di dovere riscuotere canoni che, in realtà, la Fiera ha già pagato mediante opere di urbanizzazione, così come espressamente previsto da specifica ed inequivoca clausola del contratto. Non è quindi vero, come purtroppo è stato detto, che l’Associazione abbia deciso di non pagare o sia inadempiente, ovvero che il rapporto debba cessare per causa di una grave morosità. Anzi, a ben vedere, l’Ente ha realizzato a favore dell’Amministrazione opere di valore molto superiore a quello dei canoni. Dispiace che il Sindaco di Osnago Paolo Brivio, nelle proprie informative a mezzo stampa, abbia ‘omesso’ tali circostanze, ed abbia parlato di condizione debitoria e di danno erariale. Nulla di tutto questo! La Fiera ha rispettato rigorosamente le regole stabilite dalla convenzione, che le hanno dato la legittima facoltà di sostituire ai pagamenti la realizzazione di opere di urbanizzazione (ciò che peraltro è in generale consueto nelle convenzioni tra P.A. e privati); il Comune, intendendo assegnare l’area a nuove funzioni, invece che confrontarsi con l’Associazione, riconoscere quanto ricevuto e trovare un accordo, ha preso un’improvvisa ed unilaterale iniziativa impiegando la forza della riscossione coattiva, cui giustamente l’Ente si sta opponendo. La revoca o risoluzione della concessione per motivi pretestuosi, infondati, arbitrari ed illegittimi non è accettabile. Il Tribunale di Lecco valuterà la domanda di sospensiva in sede di prima udienza (non è vero che l’abbia già respinta); poi dovrà istruire il procedimento e decidere il merito. Senza entrare in questioni processuali o giuridiche complesse, posso dire che l’intervento dei Legali ha però tutt’altro che lo scopo della ‘battaglia’, e sta invece portando alla valutazione delle possibilità di transazione, prendendo atto del diverso interesse pubblico sopravvenuto in confronto con le ragioni originarie che avevano portato alla convenzione in favore della Fiera. Alla fine, quello che rileva è solo la rispondenza tra le decisioni amministrative e le Legge e l'interesse generale dei cittadini”.
Mi permetto di intervenire rispetto alle notizie che sono apparse in merito alla controversia tra la mia assistita Associazione Fiera San Giuseppe Artigiano ed il Comune di Osnago, per ripristinare la verità dei fatti e riportare nei limiti della continenza certe insinuazioni dell’Amministrazione lesive della reputazione dell’Ente, cui devo replicare. Intanto, occorre premettere che l’Associazione svolge da sempre, senza scopo di lucro, attività benefiche a favore di molteplici situazioni di bisogno, con progetti, opere, donazioni; ed anche a livello locale, come noto, si è impegnata in numerosi eventi con funzione sociale, culturale, ricreativa, economica e di promozione del territorio, di cui hanno goduto utenti di ambito anche sovracomunale. La convenzione a suo tempo stipulata tra le parti, che aveva costituito in favore dell’Associazione un diritto di durata quarantennale per la costruzione delle strutture occorrenti per manifestazioni fieristiche e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area, era infatti mossa proprio da questo interesse pubblico. Ora il Comune, in sede di programmazione territoriale, ha deciso di destinare l’area ad altro, ed è questo il motivo per cui ha agito contro l’Associazione, sostenendo di dovere riscuotere canoni che, in realtà, la Fiera ha già pagato mediante opere di urbanizzazione, così come espressamente previsto da specifica ed inequivoca clausola del contratto. Non è quindi vero, come purtroppo è stato detto, che l’Associazione abbia deciso di non pagare o sia inadempiente, ovvero che il rapporto debba cessare per causa di una grave morosità. Anzi, a ben vedere, l’Ente ha realizzato a favore dell’Amministrazione opere di valore molto superiore a quello dei canoni. Dispiace che il Sindaco di Osnago Paolo Brivio, nelle proprie informative a mezzo stampa, abbia ‘omesso’ tali circostanze, ed abbia parlato di condizione debitoria e di danno erariale. Nulla di tutto questo! La Fiera ha rispettato rigorosamente le regole stabilite dalla convenzione, che le hanno dato la legittima facoltà di sostituire ai pagamenti la realizzazione di opere di urbanizzazione (ciò che peraltro è in generale consueto nelle convenzioni tra P.A. e privati); il Comune, intendendo assegnare l’area a nuove funzioni, invece che confrontarsi con l’Associazione, riconoscere quanto ricevuto e trovare un accordo, ha preso un’improvvisa ed unilaterale iniziativa impiegando la forza della riscossione coattiva, cui giustamente l’Ente si sta opponendo. La revoca o risoluzione della concessione per motivi pretestuosi, infondati, arbitrari ed illegittimi non è accettabile. Il Tribunale di Lecco valuterà la domanda di sospensiva in sede di prima udienza (non è vero che l’abbia già respinta); poi dovrà istruire il procedimento e decidere il merito. Senza entrare in questioni processuali o giuridiche complesse, posso dire che l’intervento dei Legali ha però tutt’altro che lo scopo della ‘battaglia’, e sta invece portando alla valutazione delle possibilità di transazione, prendendo atto del diverso interesse pubblico sopravvenuto in confronto con le ragioni originarie che avevano portato alla convenzione in favore della Fiera. Alla fine, quello che rileva è solo la rispondenza tra le decisioni amministrative e le Legge e l'interesse generale dei cittadini”.
Avv. Marco Parolari
Cernusco Lombardone