Merate: giardini pubblici non c’è il divieto di acceso ai cani
Un tema molto sentito dai proprietari di cani nella nostra cittadina è legato al divieto di entrata nei giardini pubblici dei loro animali da compagnia. La domanda che ci siamo posti è se questo divieto sia legittimo a no. Dopo una nostra ricerca una risposta crediamo di averla trovata.
Facciamo un po' di ordine. Nella legislazione nazionale l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è attualmente disciplinato dal Regolamento di Polizia Veterinaria. Il D.P.R 320/54 regola l'ammissione degli animali e stabilisce che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola (articolo 83). Quindi non vieta l'accesso agli animali, in queste aree.
Le leggi regionali e i regolamenti comunali possono stabilire ulteriori norme, specifiche sulle modalità di accesso e permanenza con il cane nelle aree destinate a verde pubblico. Utilizzando questa facoltà, molti comuni, come il nostro, hanno adottato provvedimenti restrittivi. Un esempio il parco di Villa Confalonieri e il parco Belgiojoso. Su questo tema i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) si sono già espressi con diverse sentenze: questi provvedimenti limitano eccessivamente la libertà di movimento dei cittadini e, quindi, non sono legittimi. Il TAR del Lazio, per esempio, nel 2016, ha annullato l'ordinanza di un comune che aveva stabilito il divieto assoluto e indiscriminato di accesso dei cani in tutte le aree verdi. L'ordinanza è stata dichiarata nulla sulla base del fatto che, il provvedimento del divieto assoluto è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone. Nelle motivazioni del giudice, si rimarcava il fatto che il problema delle deiezioni non raccolte, così come quello dei cani talvolta lasciati liberi o incustoditi, possono essere risolti aumentando i controlli da parte dell'Autorità preposta. La stessa posizione è stata assunta un anno dopo dal TAR Toscana, che ha osservato che la sola presenza di "escrementi canini in ambito urbano comunale" non può corrispondere all'esistenza effettiva di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica. E altri esempi simili si possono trovare nella giurisprudenza amministrativa di Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna ed anche in Lombardia, dove si è confermato che igiene, sanità e incolumità pubblica possono essere fatte rispettare mediante i divieti e le sanzioni già previsti dalla legislazione vigente, quali l'obbligo del guinzaglio e di raccolta delle deiezioni, senza ulteriore necessità di limitare a priori la libertà di movimento dei proprietari e dei detentori degli animali d'affezione.
Quindi, sì all'obbligo di custodire i cani (con guinzaglio ed eventualmente museruola) e di rimuovere le deiezioni, nelle aree pubbliche; no al divieto assoluto di introdurre cani nelle aree destinate a verde pubblico. Il divieto può essere presente solo nelle aree ove siano presenti giochi per i bambini.
Questa conclusione viene confermata anche dal REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI del Comune di Merate. All'Art.18 si riporta che è vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
Alla luce di quanto sopra riportato si chiede all'Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco, di rivedere i divieti e rendere fruibile ai cani i luoghi sopra citati.
Presidente Comitato Civico Ambiente Elena Calogero