Strisce pedonali su strade provinciali in centro abitato

3.1 Attraversamento pedonale a raso all'interno di un centro abitato
La richiesta deve essere presentata dal Comune.


Solitamente è possibile la realizzazione di attraversamenti pedonali a raso con le seguenti prescrizioni:

l'art. 40 comma 11 del D.lgs 285/92 prevede che gli attraversamenti pedonali debbano essere sempre accessibili anche dalle persone non deambulanti su sedie a rotelle e che, per quanto prevede il D.P.R. 24 luglio 1996 all'art. 6, "nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità", viste anche le norme in vigore in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, tenuto conto anche che l'attraversamento deve essere collocato in posizione tale che lo stesso ed i relativi cartelli che lo segnalano risultino "visibili" per quanto prevede l'art.79 (visibilità dei segnali) co. 1 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCdS;
la segnaletica orizzontale inerente la segnalazione di attraversamento pedonale deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del NCdS e mantenuta in efficienza nel tempo; la sua manutenzione è a cura e spese del Comune interessato dal tratto di strada urbano;
ai lati dell'attraversamento pedonale devono essere installati due segnali bifacciali di "attraversamento pedonale" Fig. II 302 art.135 (uno per lato), volti a localizzarne la posizione;
la realizzazione di un'eventuale isola pedonale spartitraffico (attraversamento pedonale protetto) deve essere conforme a quanto previsto agli art.176 e178 del Regolamento di esecuzione e deve essere segnalata attraverso l'apposizione di opportuna segnaletica orizzontale (art.150 Regolamento) e verticale (art.177);
si devono effettuare i sopralluoghi preventivi con il sorvegliante di zona per concordare la posizione più idonea per l'istituzione dell'attraversamento pedonale e della segnaletica verticale e orizzontale, fermo restando che andrà collocato in prossimità di un palo di illuminazione per tutelare il più possibile la sicurezza dei pedoni;
qualora il passaggio pedonale si trovi a distanza ravvicinata (circa 100 metri) da un'eventuale rotatoria, il medesimo viene segnalato mediante la posa di un portale luminoso riportante il segnale di "attraversamento pedonale" Fig. II 303 art.135.

Per strade urbane di grande traffico si consiglia di realizzare l'attraversamento con strisce bianche di larghezza pari a 4 metri come indicato dall'art.145 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.°495, meglio se con materiali ad alta visibilità.


Si consiglia infine di valutare in modo opportuno i requisiti di aderenza superficiale delle vernici da utilizzare in modo da non creare una discontinuità troppo elevata di aderenza tra pavimentazione stradale ed attraversamento; tale differenza è opportuno che non risulti superiore ad un quinto del valore di BPN misurato sulla pavimentazione stradale immediatamente a ridosso delle strisce.


Ricadendo l'attraversamento all'interno del centro abitato il Comune si assume gli oneri per la fornitura, posa in opera, manutenzione e ripristino della segnaletica sia orizzontale che verticale relativa all'attraversamento in oggetto.


E' necessaria l'emanazione dell'ordinanza sindacale di istituzione del passaggio pedonale (cfr art. 7 co. 3 del Codice della Strada) previo parere della Provincia.

Ambrogio
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