Cernusco: le ragioni del gruppo Valagussa nel ricorso al TAR per l’area ''Andegardo''
A inizio del Consiglio comunale di lunedì 29 novembre, il sindaco Gennaro Toto ha consegnato all’aula le novità sui bitumi all’Andegardo. Più che novità sono la conferma di un copione già scritto. Valagussa Cave e Calcestruzzi Srl, Valagussa Scavi Srl e Gruppo Valagussa Srl hanno presentato ricorso al TAR contro il Comune di Cernusco Lombardone. Sono state impugnate la delibera di avvio della procedura di Variante n. 2 al PGT e quella di adozione della variante stessa. Il rischio di imbattersi in azioni legali era più che prevedibile. Il primo cittadino ha segnalato la duplice stranezza del ricorso, che è avvenuto sull’adozione e non sull’approvazione definitiva dello strumento urbanistico modificato. Toto ha poi specificato che non è stata richiesta la sospensiva dell’adozione. Ne consegue che il Comune potrà andare dritto per la sua strada senza attendere il pronunciamento del tribunale. Il sindaco ha ribadito che intenzione dell’amministrazione è di non consentire la produzione di bitumi all’Andegardo. Con la variazione di bilancio trattata successivamente è stata approvata la previsione di spesa di 12 mila euro per fornire l’assistenza legale al Comune.
Il sindaco Gennaro Toto
La sfilza di motivazioni che ha indotto Valagussa a procedere per le vie legali supportano l’atto per 28 pagine. Secondo i ricorrenti, la Variante n. 2 comporta un divieto generalizzato di una specifica attività produttiva e consiste perciò in una violazione e falsa applicazione di Legge. Sarebbe stato così esercitato un eccesso di potere per difetto di istruttoria, uno sviamento di potere, dimostrando illogicità manifesta. Sebbene in Consiglio comunale, in sede di adozione, fosse stato asserito dall’estensore del Piano e dagli amministratori che la Variante non avrebbe avuto effetto sull’intero territorio comunale ma sul solo comparto dell’Andegardo (a differenza di un pronunciamento differente in precedenza), l’azienda Valagussa pare intravedere nell’atto dell’amministrazione l’azione più radicale.
Al contempo, i ricorrenti nel secondo blocco di motivazioni accusa tuttavia il Comune di avere utilizzato la pianificazione urbanistica per regolare in modo puntuale l’attività da svolgere nell’area. Per Valagussa non sussisterebbero i presupposti della Variante n. 2, ci sarebbe stato un difetto di motivazione. L’eccesso di potere è ricondotto addirittura a una presunta violazione del principio del legittimo affidamento, nonostante gli Ambiti di Trasformazione non arrechino dei diritti edificatori acquisiti.
Ancora, l’illogicità manifesta viene connessa al travisamento dei fatti. Il Comune si sarebbe basato acriticamente su falsi presupposti di carattere tecnico, privi – secondo i ricorrenti – dei connotati di discrezionalità amministrativa di pianificazione generale. Valagussa si scaglia contro ATS Brianza, che è stata parimenti al Comune destinataria del ricorso al TAR. Le argomentazioni dell’amministrazione a supporto della Variante n. 2 rappresenterebbero un uso distorto del principio di precauzione igienico-sanitario, in assenza della certezza sui rischi alla salute corsi. Le ipotesi fornite dall’Ente locale e dall’ATS sarebbero avvenute senza conoscere la tecnologia che il privato vorrebbe impiegare all’Andegardo. I ricorrenti, che non vogliono sentire ragione alcuna, arrivano finanche a considerare il riferimento all’eccessiva vicinanza alle abitazioni come una formula astratta totalmente avulsa da ogni analisi specifica del territorio. Infine per Valagussa sarebbe stato violato il principio di proporzionalità, teso a bilanciare l’interesse pubblico e quello privato.
L’impalcatura del ricorso si regge sul concetto che il Comune abbia fatto retromarcia, per altro nell’arco di appena tre mesi senza un giustificato motivo sopraggiunto. Quello che era successo nel 2020 era un diffuso dissenso tra la popolazione all’indomani dell’approvazione della prima Variante al PGT. I pareri delle Consulte e le critiche del Comitato La Vittoria del Parco erano passate sotto silenzio. Un nostro successivo articolo in cui pubblicavamo su Merateonline gli stralci integrali dei pareri di ATS Brianza [clicca QUI], che evidenziava i rischi di forte molestia odorigena da un impianto di produzione di bitumi, aveva innescato un malcontento generale a Cernusco e nei Comuni limitrofi.
I ricorrenti inoltre ribadiscono in numerose occasioni che con la Variante n. 2 sarebbe stato posto un divieto specifico a una tipologia di produzione. Negli atti, tuttavia, più che essere stato imposto un divieto, tecnicamente è stata censurata la dicitura che esplicita la possibilità di produrre bitumi. Una sottile distinzione che potrebbe fare la differenza a favore del Comune. Con la Variante n. 2 non si è fatto altro che tornare, per quanto attiene all’Ambito di Trasformazione dell’Andegardo – alla condizione antecedente al 2020. Ed era stato proprio entro quel recinto che l’azienda si stava muovendo dal 2017 per formalizzare un Piano Attuativo. Una circostanza poi non andata in porto, ma che la stessa Valagussa assevera nel ricorso per dimostrare l’intenzione continuativa nel tempo di ampliare in modo legittimo l’attività all’Andegardo, a differenza della vulgata dell’ex amministrazione comunale che puntava a rimarcare il mancato seguito istruttorio della pratica edilizia.
Merita la menzione infine nel ricorso al TAR la sottolineatura che l’attività di produzione di bitumi, in quanto proveniente dal trattamento di inerti, rappresenti un esempio di economia circolare.
Marco Pessina