''Retesalute'': clamorosa intervista all'avvocato Riva. La decisione del tribunale nel caso Ronchi - Milani interessa gli ex amministratori, gli ex consulenti, ecc. Ora potrebbe essere l'azienda a dover pagare
Abbiamo già dato conto in un precedente articolo della decisione della Dott.ssa Trovò, Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco, di rigetto della istanza di sequestro conservativo avanzata da RETESALUTE nei confronti della Dott.ssa SIMONA MILANI, ex Direttore Generale, e della Dott.ssa ANNA RONCHI, ex Responsabile Area Amministrativa.
Avv. Riva, quale è la sua valutazione della sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Lecco, dottoressa Federica Trovò?
Perché per la dottoressa MILANI il rinvio alla Sezione Specializzata per le Imprese presso il Tribunale di Milano?
L'inoltro della richiesta alla Sezione Specializzata deve essere presentata a cura di RETESALUTE, non è il Tribunale di Lecco a rimettere gli atti a Milano, è corretto?
In che senso, il problema delle spese legali?
Esatto. Come per tutte le cause, il cliente è tenuto a pagare il proprio avvocato, salvo eventuale condanna della controparte al rimborso delle spese di lite nella misura indicata dal Giudice, il quale dovrebbe attenersi alle tariffe ministeriali di cui al decreto n. 55 del 2014. Come è precisato nel rigetto dell'istanza di sequestro, per il procedimento cautelare le spese sono state rinviate al definitivo, cioè alla sentenza che deciderà la causa di merito dopo la udienza del febbraio 2022 e successive. Visto il valore della stessa (euro 4.500.000,00.=), ove la causa fosse portata a termine anche attraverso attività istruttoria e quindi fossero compiute tutte le fasi previste dalla tariffa ministeriale, ogni parte dovrebbe corrispondere al proprio avvocato una somma variabile tra un minimo di euro 41.000,00.= ed un massimo di euro 130.000,00.=, oltre IVA e CPA. Se il contenuto della sentenza finale della causa fosse in linea con quello del rigetto del sequestro, RETESALUTE dovrebbe essere condannata a rimborsare alla Dott.ssa MILANI ed alla Dott.ssa RONCHI le spese per il proprio avvocato, liquidate dal giudice all'interno della forbice sopra richiamata.
Il Tribunale di Lecco ha respinto la istanza di sequestro per la carenza sia del "fumus" che del "periculum". In altre parole non ha ritenuto addotte valide ragioni che, anche ad un sommario esame come quello da effettuare nella sede cautelare, potessero far presumere che nella causa di merito verrà provata la responsabilità del danno e la esatta quantificazione del danno imputabile alla Dott.ssa RONCHI (avendo il Tribunale dichiarato la propria incompetenza per la Dott.ssa MILANI, a questo punto le motivazioni fanno riferimento solo alla Dott.ssa RONCHI, ma, prima di questo passaggio, il Tribunale ha precisato che le argomentazioni varrebbero anche per la Dott.ssa MILANI se non fosse stata dichiarata la incompetenza a favore della Sezione Specializzata). Non essendo stato determinato un danno preciso da risarcire, il Tribunale non può emettere un provvedimento che autorizzerebbe il creditore a bloccare beni del debitore, da individuare da parte del creditore, sino ad una somma complessiva stabilita dal Tribunale stesso. Cioè, il giudice dovrebbe autorizzare RETESALUTE a bloccare i beni delle due debitrici sulla base dell'importo del danno presumibilmente creato dalle stesse, ma avendo chiarito che il passivo di bilancio non è automaticamente un danno (come semplicisticamente sostenuto da RETESALUTE) il Tribunale non ha elementi per stabilire il presunto danno creato dalle due debitrici e quindi non può autorizzare il sequestro perché non può stabilire il limite del sequestro stesso (o, in altre parole, il limite è zero perché RETESALUTE non ha documentato e provato un importo superiore). Il Tribunale ha poi precisato che nella determinazione del danno non può tenersi conto della richiesta di restituzione delle retribuzioni di risultato, che non sono un danno e che non è provato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Devo precisare che anche per la Dott.ssa MILANI è stata richiesta la condanna alla restituzione delle retribuzioni di risultato e della indennità sostitutiva del preavviso, per le quali si discuterà presumibilmente nelle prossime udienze.
Non spetta a me come avvocato dare valutazioni sulla situazione di una mia controparte. Posso rispondere a questa domanda solo come cittadino di un Comune socio e come ex consigliere comunale del Comune di Cassago Brianza. Come consigliere ho sempre approvato le deliberazioni inerenti RETESALUTE sottoposte al mio voto, proprio perché profondamente convinto della bontà del progetto e memore dei sei anni in cui ho prestato servizio presso la USSL n. 14 di Merate ed ho conosciuto la professionalità e la competenza del Servizio 5, allora guidato dal Dott. Mosca e dal Dott. Molteni. Mi spiace vedere ora che RETESALUTE è stata trascinata in una fase di liquidazione improvvida e solo fonte di gravi danni alla Azienda ed al progetto. Fossi ancora consigliere proporrei al mio sindaco di attivarsi per revocare la fase di liquidazione, ricapitalizzare l'Azienda e consentirle di svolgere il ruolo per il quale è stata creata. Chiederei anche la revoca immediata dei liquidatori, atteso che, come ho cercato di spiegare, la gestione della fase liquidatoria, almeno sotto il profilo della attribuzioni di inesistenti danni ad inesistenti responsabili, sta procurando a RETESALUTE più danni che benefici (e basta pensare alle spese legali sostenute e da sostenere per azioni immotivate, tardive e proposte a giudici incompetenti). E, per chiudere, estenderei tale invito anche ai Sindaci degli altri Comuni ed in particolare Merate e Casatenovo, cioè i comuni che più di altri contribuiscono alla Azienda.
Vista la diversa decisione per le due dipendenti interessate, abbiamo chiesto all'Avv. FORTUNATO RIVA, legale della dott.ssa MILANI, di spiegarci il perché della diversità.
L'avvocato Fortunato Riva
Condivido pienamente il contenuto dell'articolo da voi pubblicato lo scorso sabato, nel quale avete colto i punti principali della decisione del Tribunale, punti che interessano non solo le parti del procedimento cautelare (MILANI e RONCHI) ma anche tutti gli altri soggetti, quali gli ex amministratori, gli ex consulenti esterni, ecc., accusati di aver creato il presunto danno contestato dai Liquidatori. In particolare, il punto nel quale il Giudice afferma che la semplice equiparazione tra passivo di bilancio e danno non è corretta e che manca da parte di RETESALUTE l'indicazione di elementi di fatto imputabili alle parti che qualifichino il passivo come danno risarcibile.
L'istanza di sequestro conservativo in oggetto è stata proposta da RETESALUTE davanti al Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro (che a Lecco è impersonato dalla sola Dott.ssa Trovò), fondando la richiesta sul rapporto di lavoro intercorso tra la stessa RETESALUTE e le due ex dipendenti. L'istanza, inizialmente richiesta "inaudita altera parte" (e cioè senza contraddittorio con le altre parti e senza previa udienza di discussione), era già stata respinta dal Giudice del Lavoro con un provvedimento che aveva sollevato dubbi sulla sua competenza, proprio a favore della Sezione Specializzata per le Imprese. Nella memoria di costituzione per la Dott.ssa MILANI, ho sollevato una eccezione di carenza di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, ritenendo il danno erariale e in subordine l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro a favore della competenza della Sezione Specializzata per le Imprese. Il Tribunale ha respinto la carenza di giurisdizione ma ha accolto la eccezione subordinata dichiarando la competenza della Sezione Specializzata sulla base del fatto che la Dott.ssa MILANI era Direttore Generale e che si sostiene che la sua responsabilità sia diretta conseguenza della mansioni di Direttore Generale svolte dalla stessa Dott.ssa MILANI. Il Tribunale ha infatti statuito che "Nel caso di specie si ritiene che la competenza delle sezioni specializzate debba essere estesa ad ogni profilo di responsabilità prospettato con riferimento alla persona del direttore generale SIMONA MILANI, proprio perché le stesse allegazioni attoree sono tali da prospettare genericamente nei suoi confronti una responsabilità quale direttore generale e non consentono certo di distinguere, sul piano risarcitorio, le conseguenze delle violazioni inerenti alla responsabilità gestoria, da quelle delle violazioni di specifici doveri oggetto del rapporto di lavoro.".
Esatto. Ma non è così semplice e per comprendere il perché occorre ricostruire i precedenti. La Dott.ssa MILANI ha rassegnato le dimissioni a giugno 2020, dopo che la Presidente di RETESALUTE, senza alcuna motivazione, aveva interrotto le trattative per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; al momento della cessazione alla Dott.ssa MILANI non venivano corrisposti alcuni emolumenti, tra cui il trattamento di fine rapporto. Essendo risultati vani i miei solleciti a RETESALUTE, ai primi di maggio 2021 ho chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro un decreto ingiuntivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto. RETESALUTE ha opposto il decreto ingiuntivo tardivamente, nel senso che il ricorso in opposizione è stato depositato il 42° giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, mentre la legge precisa che l'opposizione deve essere presentata entro 40 giorni. RETESALUTE ha quindi rinunciato alla opposizione ed ha riproposto le stesse argomentazioni e domande in un nuovo ricorso, sempre avanti il Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale, per la prima volta, ha coinvolto la ex Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott.ssa RONCHI. Tale ricorso (iscritto al n. 299/2021 R.G.) ha la prima udienza fissata il 21 febbraio 2022. L'istanza di sequestro conservativo è stata proposta "in corso di causa", cioè all'interno della causa di merito suddetta (n. 299/2021 R.G.) ancora pendente avanti il Tribunale di Lecco. Tecnicamente, la decisione in oggetto, chiude la fase cautelare (sequestro) ma non chiude la fase di merito che sarà discussa all'udienza di febbraio ed in eventuali udienze successive. Nell'udienza del 31 agosto, RETESALUTE, in persona dell'Avv. Messi e, prima dell'inizio della udienza anche da parte della ex Presidente, ha dichiarato che la istanza di sequestro conservativo è stata presentata per evitare di pagare alla Dott.ssa MILANI il trattamento di fine rapporto portato dal decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo, e che la Dott.ssa MILANI può azionare sin da subito, chiedendo il pignoramento dei beni di RETESALUTE. Per poter presentare analoga istanza di sequestro alla Sezione Specializzata per le Imprese di Milano RETESALUTE deve attendere la fine della causa di merito avanti il Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro oppure dovrebbe rinunciare alla causa di merito sopra indicata. Ma qui sorge il problema delle spese legali.
Quando si inizia una causa nascono dei diritti e degli obblighi, anche nei confronti della controparte. Quando la Dott.ssa MILANI ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di RETESALUTE, il Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro ha condannato RETESALUTE a pagare anche le spese della procedura, liquidandole in poco più di 2000,00.= euro, oltre oneri fiscali e previdenziali. Quando RETESALUTE ha proposto l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, la Dott.ssa MILANI ha accettato la rinuncia alla causa a spese compensate, perché il suo avvocato (io) non aveva ancora effettuato nella causa di opposizione alcuna attività (la Dott.ssa MILANI non si era ancora costituita nella causa di opposizione). Per la causa di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, pertanto, RETESALUTE deve retribuire solo l'attività dell'Avv. Messi e della sua domiciliataria, Avv. Barbara Valli. Per la causa di merito (udienza 21 febbraio 2022), nella quale rientra la procedura di sequestro di cui stiamo parlando, tutti gli avvocati (l'Avv. Messi e l'Avv. Valli per RETESALUTE, io per la Dott.ssa MILANI e l'Avv. Annoni per la Dott.ssa RONCHI) hanno effettuato delle attività e al momento della chiusura della causa si dovrà stabilire se queste spese rimangono a carico delle singole parti oppure, in adesione al principio di soccombenza, la parte sconfitta verrà anche chiamata a pagare le spese legali dell'altra parte.
Questo vuol dire che RETESALUTE potrebbe anche essere condannata a pagare le sue spese e quelle dell'avvocato della Dott.ssa RONCHI ? Ed a quanto ammontano le spese della causa di merito come la chiama lei?
Simona Milani e Anna Ronchi
Può spiegarci meglio il punto 3.4 della sentenza, laddove il giudice parla di difficoltà a determinare il limite del sequestro e della richiesta di restituzione della retribuzione di risultato della Dott.ssa RONCHI?
Per finire, lei come vede la situazione di RETESALUTE dopo la sentenza di rigetto del sequestro?
Claudio Brambilla