Un genitore si oppone al vaccino del figlio minore. La risposta del tribunale di Monza

L'avvocato Matteo Notaro
Cosa succede se un genitore si oppone al vaccino anti Covid del figlio minore e l'altro genitore invece è a favore? Ecco la risposta del Tribunale di Monza.


In un periodo di acceso dibattito tra i favorevoli alla vaccinazione e quanti ad essa sono contrari, pongo all'attenzione dei lettori di Merateonline una recente pronuncia del Tribunale di Monza (Decreto 22.07.2021 - Presidente Relatore dott.ssa Laura Gaggiotti, giudici dott.sse Cinzia Fallo e Caterina Panzarino) che ha autorizzato la somministrazione del vaccino anticovid 19 ad un minore quindicenne, attribuendo a tal fine alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza di consenso dell'altro genitore. Il ricorso alla magistratura era avvenuto in considerazione del rifiuto opposto dal padre a prestare tale consenso, in un contesto nel quale i. il minore aveva invece espresso con chiarezza la propria volontà, inviando un sms al padre nel quale riferiva di volersi sottoporre alla vaccinazione "per poter tornare" -come si legge nel decreto tribunalizio- "ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale" e in una situazione nella quale ii. non vi erano "controindicazioni alla somministrazione del vaccino, come certificato dal medico curante...". Il Tribunale di Monza ha tenuto in grande considerazione la volontà del minore, richiamando l'art. 3 della L. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nel cui primo comma si prevede che "la persona minore di età e incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione..." e nel cui secondo comma si prescrive che "Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità". Il Tribunale brianzolo, infatti, ha osservato che "il rifiuto opposto dal padre appare in contrasto con tale disposizione sia avuto riguardo alla mancata considerazione della volontà manifestata dal figlio, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in generale sociale". Nell'interessante decreto, i giudizi monzesi richiamano, a sostegno della propria decisione, alcuni precedenti giurisprudenziali di epoca pre-Covid, nei quali la magistratura aveva già ritenuto di poter momentaneamente "sospendere" la capacità del genitore contrario al vaccino, in presenza "di un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus", al cospetto di "dati scientifici univoci" nel ritenere "che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace". Tra di essi, la decisione della Corte d'Appello di Napoli, Decreto, 30/08/2017, nella quale si era affermato che: "Deve essere affievolita la responsabilità genitoriale della madre che si opponga ingiustificatamente alla somministrazione in favore del figlio di dosi di vaccino esavalente e trivalente; conseguentemente, spettando l'ultima decisione al padre (sotto la sua responsabilità), questi ha facoltà di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre, così come, ha facoltà di rimandarle ovvero di cambiare idea" e l'ordinanza del Tribunale Roma, Sez. I, 16/02/2017, così massimata: "Nel caso di contrasto tra i genitori in ordine alla tipologia di cure alla quale affidare la figlia minore (medicina tradizionale od omeopatia) e alla scelta di vaccinare o meno la stessa, il giudice - valutato che le cure tradizionali e la sottoposizione a vaccinazione corrispondano all'interesse della minore - può riconoscere esclusivamente al genitore più diligente (con obbligo di tenere informato l'altro) il potere di prenotare gli esami e i trattamenti necessari, secondo le indicazioni del pediatra e dei medici del SSN, di accompagnare la figlia alle visite, nonché di prestare il consenso informato alle cure, il tutto a spese equamente ripartite tra i genitori e con ammonimento al genitore dissenziente circa la possibilità di adottare nei suoi confronti - in presenza di ulteriori comportamenti ostruzionistici - i provvedimenti di cui all'art. 709-ter c.p.c.". Valorizzando tali precedenti, i giudici monzesi hanno ritenuto che "Il Giudice deve tener conto dell'esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale", affermando che "Alla stregua di questi criteri sono state assunte decisioni in senso negativo laddove il vaccino riguardava patologie con scarsa diffusione nel nostro paese, circostanze che non ricorrono nel caso del Covid-19, patologia che notoriamente in un numero rilevante di casi ha avuto conseguenze gravi e/o mortali con un'amplissima diffusine non solo sul territorio nazionale, ma mondiale, con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi". Da ultimo, e circa l'efficacia del vaccino, nel decreto del Tribunale di Monza del 22.07.2021 si afferma: "Quanto all'efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli sia la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione. L'ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. Al contrario, l'assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall'altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative".
Studio Legale Notaro e Associati - Avv. Matteo Notaro
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